La polizza adatta per le persone giuridiche
Quando consideriamo l'opportunità di attivare una qualsiasi assicurazione abbiamo sempre in mente una persona fisica, ovvero una persona vera e propria, in carne e ossa; ciò è ancor più vero quando consideriamo i differenti benefici di una polizza vita, dal momento che è strettamente collegata a questo prodotto la sfortunata eventualità che qualcuno venga a mancare, anzi, è proprio il rischio di morte reale o presunto, remoto o imminente che rende quest'ultimo prodotto assicurativo quantomeno necessario agli occhi di chi intende stipularlo. In termini contrattuali, e quindi giuridici, però si distingue normalmente tra persone fisiche e persone giuridiche, per questo ha senso chiedersi se queste ultime possano giocare un qualche ruolo nel momento della stipulazione.
La risposta alla domanda formulata sopra è più semplice e logica di quel che si possa pensare: una persona giuridica può stipulare un’assicurazione, solo in qualità di contraente. Se consideriamo l'opportunità che le aziende hanno, di attivare una polizza per i loro dipendenti o per figure particolarmente importanti per la sopravvivenza dell'azienda stessa, non ci vuole molto a capire come questa eventualità possa configurarsi facilmente. Persone giuridiche come società di persone o di capitali, generalmente imprese di medie e grandi dimensioni decidono spesso si attivare una copertura assicurativa per figure ritenute di particolare importanza per la sopravvivenza dell'azienda stessa o per lo sviluppo di uno specifico business. Solo per fare alcuni esempi, è possibile considerare il caso di figure apicali, come un CEO, un manager di particolare esperienza o lo stesso amministratore delegato: in tutti questi casi la perdita di una risorsa del genere determinerebbe il blocco della naturale vita aziendale, per questo la società potrebbe decidere di attivare un'assicurazione dove indica come beneficiaria se stessa, allo scopo di ottenere un capitale, utile ad affrontare conseguenze immediate dell'evento estremo, come la ricerca di una risorsa altrettanto capace ed esperta. Un'assicurazione sulla vita, inoltre, può rappresentare anche una sorta di benefit che grandi aziende dislocate in città particolarmente importanti nell'economia del Paese, come Roma, possono decidere di assegnare all'amministratore delegato o ad alcuni manager per coprire, differenti eventi, secondo le specifiche elencate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, elencati nel contratto: può trattarsi di infortuni (o della morte) durante l'attività professionale, durante la vita extraprofessionale o, ancora, una polizza professionale, per coprire spese mediche e visite specialistiche.
Attori della polizza e persone giuridiche
In base all'art. 1882 del Codice Civile una persona giuridica può figurare come contraente e eventualmente come beneficiario, anche se non può mai figurare come assicurato. Ciò è facilmente comprensibile alla luce del fatto che, proprio in quanto persona solo giuridica un'azienda non può essere soggetta a infortuni o alla morte, almeno fisica. È molto semplice anche comprendere perché un'azienda possa figurare come contraente o come beneficiario: nel primo caso si pone come il soggetto che investe un capitale per garantire la salute e/o l'incolumità di un dipendente o di un collaboratore di particolare rilevanza. Nel secondo caso, la l'assicurazione è stipulata proprio al fine di non compromettere la normale prosecuzione dell'attività produttiva, l'azienda che ha presumibilmente investito un capitale, in qualità di contraente, assicura il proprio futuro, figurando anche come beneficiario e riuscendo così a tutelarsi.
Che cos'è una persona giuridica
Nel gergo giuridico il termine “persona” è utilizzato per indicare un soggetto di diritto che è, quindi, titolare di diritti e obblighi. Mentre la persona fisica corrisponde, grossomodo, all'essere umano, la persona giuridica può essere intesa come un organismo unitario caratterizzato da una pluralità di individui e in possesso di beni determinati (come, ad esempio, il capitale sociale), alla quale il diritto italiano assegna la facoltà e la capacità di agire allo scopo di perseguire uno scopo ben preciso, di natura legale. Esempi di persone giuridiche sono le società di persone, di capitali, di professionisti e, se riconosciute, le fondazioni e le associazioni.