Il prestito in una polizza vita
Anche se si tratta di un'eventualità abbastanza remota occorre comprendere che cosa si intende per prestito. Spesso, soprattutto in tempi di crisi e in grandi città come Roma, dove il tenore di vita è costantemente messo a rischio da costi supplementari, un cliente che anni prima ha deciso di contrarre un'assicurazione può trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di difficoltà economica che gli impedisce di pagare con regolarità il premio annuale dovuto in base alle condizioni del contratto sottoscritto. In questo caso, il cliente potrebbe decidere di interrompere i pagamenti e di cercare di ottenere il riscatto dei premi fino ad allora versati, un'eventualità prevista nella gran parte dei casi, anche se spesso impegnativa dal punto di vista economico perché implica delle penali che, di fatto, impediscono di ottenere indietro la totalità del denaro versato.
In alternativa, soprattutto se si tratta di una polizza vita rivalutabile o mista, il cliente può tentare di chiedere un prestito alla compagnia assicurativa, cercando di ottenere una somma pari a una parte o alla totalità dei premi versati fino al momento in cui incorre nella difficoltà economica. In tal modo il cliente riuscirebbe a tenere in vita il contratto assicurativo precedentemente stipulato fino alla sua naturale scadenza, evitando di modificarne le condizioni e di incorrere in penalizzazioni più o meno gravose e, soprattutto ottenendo il denaro di cui ha bisogno.
Da parte sua la compagnia o il broker che ha fatto sottoscrivere il contratto presterà il denaro a un tasso molto vantaggioso per il contraente, dal momento che continuerà a tenere in vita anche il contratto originariamente stipulato per l'assicurazione sulla vita, percependone i premi. Il contraente, può di norma accedere al prestito assicurativo solo per contratti di durata superiore a cinque anni e solo se le prime tre annualità sono state regolarmente pagate, in ogni caso comunque è opportuno leggere sempre attentamente le Condizioni Generali di Assicurazione per verificare l'effettiva possibilità di poter accedere a un prestito e, eventualmente, a quali condizioni. Il contraente, inoltre, potrà restituire il prestito in ogni momento; se non dovesse farlo al momento della scadenza la compagnia erogherà il capitale assicurato decurtandolo sia l'importo del prestito che gli interessi maturati ma non corrisposti.
Il pegno
Il pegno è, di fatto, un'operazione molto simile ad un vincolo: il contraente, infatti, pone il prodotto assicurativo a garanzia di un impegno finanziario, in genere un mutuo o un prestito, sottoscritto presso terzi, ossia presso una banca o una finanziaria. In tal modo se il contraente non onora gli impegni presi con l'istituto di credito, quest'ultimo ha il diritto di riscattare l'assicurazione e di ottenere le somme che gli spettano.
Generalmente questa situazione si configura quando un soggetto che ha già stipulato un contratto assicurativo e che, però, non può fornire garanzie di tipo differente, come ad esempio un immobile da ipotecare, decide di contrarre un mutuo, un prestito o un'altra forma di finanziamento. La banca, in questo caso, prima di accordare il finanziamento chiede al cliente un prospetto di riscatto della polizza e, in base al valore risultante, stabilisce la somma che può concedere in prestito, per poi richiedere al contraente di vincolare l'assicurazione stessa.
Ovviamente, in questo caso, occorre tener presente anche un altro parametro di particolare importanza, ovvero la tipologia del prodotto assicurativo sottoscritto: il pegno, infatti, può essere una soluzione praticabile per quei prodotti che restituiscono un capitale a scadenza ma non per un'assicurazione sulla vita che consente al beneficiario di ottenere il capitale garantito solo in caso di morte dell'assicurato.
Cessione di un'assicurazione
La cessione può essere intesa come il passaggio, il trasferimento dei diritti e doveri previsti dal contratto assicurativo per il contraente, ad un'altra persona che accetta di assumere, da un determinato momento, il ruolo di Contraente. Mentre il contraente originario perde l'obbligo del pagamento dei premi della polizza, il nuovo contraente è tenuto al mantenimento in vita del contratto, pur potendo sempre decidere, se le condizioni generali di assicurazione lo prevedono, di riscattare l'assicurazione.