Tipologie di polizza soggette a detrazione fiscale
Quando si affronta il complesso capitolo del trattamento fiscale della polizza è opportuno, innanzitutto, chiarire due termini che nel lessico fiscale vengono spesso confusi dando luogo a errori e inesattezze.
Una deduzione fiscale su un qualsiasi reddito percepito da un contribuente è una decurtazione che incide sul reddito complessivo lordo di quello stesso contribuente. Quando dalla totalità dei redditi di un contribuente, ovvero dalla totalità dei guadagni ottenuti in un anno sottraiamo le somme deducibili, otteniamo il reddito netto ovvero il reddito sul quale verrà applicata l'imposizione fiscale che determinerà l'imposta da pagare. Le detrazioni fiscali spettanti, poi, andranno a ridurre l'importo complessivo delle imposte dovute, precedentemente calcolato.
Chiarita questa fondamentale distinzione possiamo, in prima battuta, affermare che i premi versati dal contraente per il mantenimento di una polizza sulla vita godono di una specifica detrazione fiscale.
In base al decreto legge 102/2013 e alla correlata legge di attuazione 124/2013, gli importi che devono essere considerati ai fini della detrazione fiscale sono quelli dei premi di un'assicurazione che abbia come proprio specifico oggetto il rischio di morte o il rischio di una invalidità permanente superiore al 5% (già soggetta alla disciplina dell'art. 15, comma 1, lettera f del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi).
È possibile ottenere una detrazione fiscale sui premi versati su questo tipo di assicurazioni purché ricorrano anche le seguenti condizioni:
- il contratto deve avere una durata non inferiore ai 5 anni;
- il contratto non deve consentire la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
Ai fini dell'imposizione fiscale e, quindi, della detraibilità dei premi non importa se questi stessi premi siano stati versati a compagnie italiane o a compagnie estere e se siano stati versati in Italia o all'estero.
Benefici fiscali per il contraente
Le regole fiscali elencate di seguito, previste dal già citato decreto legge 102/2013 e dalla correlata legge di attuazione 124/2013, si applicano ai contratti assicurativi stipulati dal 1 Gennaio 2014 e, quindi, dal periodo di imposta 2014 in avanti.
Per le sole tipologie di polizza indicate nel paragrafo precedente, la persona fisica che figura come contraente ha diritto a una specifica detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sui soli premi versati nel solo periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione dei redditi.
La detrazione è pari al 19% dei premi versati, con un limite massimo di 530 euro annui di detraibilità.
Ciò significa non che la detrazione massima annua, dal 2014 in poi, sarà di 530 euro, ma che l'importo massimo sul quale può essere applicata la detrazione del 19% è di 530,00 euro annui. Da un rapido calcolo, quest'ultima specifica fa facilmente comprendere come la detrazione massima annua sarà, allora di 100,70 euro (ovvero il 19% di 530,00 euro).
Esempio pratico di detrazione sul premio
Supponiamo che Mario Rossi, residente a Roma, operaio edile specializzato, 37 anni, abbia deciso all'inizio del 2015, di contrarre una assicurazione sulla vita, con un premio annuo di 250,00 euro. Ad Aprile 2016, quando si troverà a presentare la dichiarazione dei redditi, otterrà, per il versamento di questo premio assicurativo una detrazione fiscale di 47,50 euro.
Consideriamo, anche, il caso di Michela, residente a Milano, 41 anni, funzionario della pubblica amministrazione, che ha deciso di contrarre un'assicurazione contro un rischio di invalidità permanente superiore al 5%, della durata di 10 anni, con un premio annuo di 870 euro. In sede di dichiarazione dei redditi Michela otterrà una detrazione di 100,70 euro dal momento che la quota massima su cui può essere calcolata la detrazione del 19% rimane comunque di 530 euro anche se il suo premio annuo è di importo superiore.