Gli eredi legittimi e la polizza
Un'assicurazione sulla vita è un prodotto scelto spesso per garantire ai propri familiari uno stile di vita costante anche qualora il contraente dell'assicurazione venisse meno: si tratta non solo di una scelta utile a garantire il tenore di vita futuro dei propri cari ma anche una forma di investimento per proteggere i propri risparmi e per ottenerne un rendimento soddisfacente.
In tempi di crisi e di incertezza come quelli attuali, dove le condizioni di vita degli abitanti di grandi città come Roma peggiorano sensibilmente, spesso veniamo anche a conoscenza di fallimenti bancari, le assicurazioni rappresentano ancora una soluzione più sicura che, pur non offrendo gli stessi rendimenti di prodotti finanziari o obbligazionari, consente di far fruttare i propri risparmi in modo più redditizio rispetto al semplice conto corrente.
Al momento della stipula del contratto, il contraente può decidere di indicare un beneficiario specifico oppure, in caso di morte, di assegnare il capitale garantito dalla polizza agli eredi legittimi.
Optare per quest'ultima soluzione è una scelta semplice che però porta con se numerosi dubbi e numerose domande: chi sono gli eredi legittimi e, soprattutto, se non si dà un solo erede legittimo ma questi sono due o più di due, come si suddivide il capitale?
A ciò occorre aggiungere che i prodotti offerti da molte compagnie assicurative consentono al contraente di indicare anche le modalità in cui il capitale deve essere diviso nel caso in cui siano presenti due o più eredi legittimi, tuttavia, anche stante questa possibilità, per ignoranza o per noncuranza, sono pochi i contraenti che all'atto pratico si sforzano di immaginare questa eventualità e, di conseguenza, indicano anche le modalità in cui il capitale deve essere suddiviso.
Qualora si configuri realmente l'eventualità della morte del contraente, allora, tra assicuratori, broker e compagnia, fino a qualche anno fa, è sempre rimasto un fondamentale dubbio circa la modalità corretta di suddividere il capitale tra più eredi.
La ripartizione del capitale della polizza vita
L'orientamento giuridico prevalente negli scorsi anni imponeva che, qualora il contraente non avesse dato prima indicazioni diverse alla compagnia, mediante comunicazione scritta, e avesse genericamente indicato come beneficiari gli eredi legittimi, il capitale venisse diviso in quote uguali.
La prassi osservata da compagnie assicurative e broker e avallata dalla giurisprudenza, non teneva conto dei difficili meccanismi previsti dal diritto per la successione ereditaria, e faceva sì che il capitale venisse diviso in quote uguali, anche tra eredi di diversa stirpe (in linea ereditaria, ad esempio, la moglie e la sorella di un morto appartengono alla stessa stirpe ovvero, allo stesso livello di contiguità mentre la moglie e i nipoti, appartengono a stirpi diverse), in ossequio all'assunto che il beneficiario di un'assicurazione è titolare di un diritto autonomo che trova la propria origine in nello stesso contratto assicurativo, dove il termine “eredi” non implicava un riferimento stringente alle regole del diritto di successione ma aveva la sola funzione di chiarire chi erano i soggetti che dovevano essere considerati quali beneficiari della polizza, al momento della dipartita del contraente.
Le recenti novità della Corte di Cassazione
La sentenza n. 19210/2015 della Corte di Cassazione ha introdotto nella prassi descritta sopra una netto cambiamento perché ha decretato che nel caso in cui una polizza indichi come beneficiari semplicemente gli eredi, la ripartizione del capitale spettante avverrà non in quote uguali, ma in maniera proporzionale alla quota ereditaria di ogni singolo soggetto. A tal proposito è opportuno ricordare che la sentenza è stata originata proprio da un caso che vedeva come eredi legittimi di una polizza sulla vita la moglie dei defunto e i due nipoti figli della sorella (precedentemente deceduta). La vedova aveva presentato ricorso dal momento che il capitale era stato diviso in quote uguali mentre, come ha chiarito la sentenza della Suprema Corte, in base alla successione per stirpi, alla moglie avrebbe dovuto spettare la metà del capitale mentre la restante metà avrebbe dovuto essere divisa in parti uguali tra i due nipoti.