Polizza con contraente assicurato
Una delle eventualità che occorre prendere in considerazione quando si decide di sottoscrivere una polizza è la morte del contraente. Occorre comprendere quali sono le conseguenze per l'assicurato e per il beneficiario, chi è tenuto ad onorare gli oneri contrattuali, quali sono gli obblighi della compagnia assicurativa e che cosa accade al premio e al capitale assicurato.
È opportuno considerare le conseguenze di questa eventualità nei differenti generi di contratto che possono essere stipulati ovvero quando il contraente coincide con l'assicurato ma anche quando contraente e assicurato sono due persone diverse. Non solo, occorrerà comprendere anche a chi spetta il pagamento dei premi se l'assicurazione rimane in essere e se e come cambia il beneficiario.
Nel caso in cui il contraente coincida con l'assicurato, alla morte di quest'ultimo si configurano le condizioni di rischio esplicitamente previste dal contratto. Ciò implica che, se sussistono anche le condizioni temporali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la compagnia paghi il capitale assicurato al singolo beneficiario o a più beneficiari nelle modalità previste. Ciò comporta anche la risoluzione del contratto assicurativo e, quindi, dopo l'effettivo pagamento del capitale, anche la chiusura dei rapporti tra la compagnia assicurativa e i beneficiari della polizza.
Polizza vita con contraente diverso dall'assicurato
Le conseguenze più interessanti alla morte del contraente, dal punto di vista normativo, si configurano quando questo non coincide con l'assicurato. In questo caso la titolarità del contratto, si trasferisce agli eredi legittimi del contraente, in assenza di testamento o agli eredi testamentari se vi è un testamento. A differenza della titolarità del contratto, il pagamento dei premi può essere effettuato anche da un qualunque altro soggetto e non deve essere necessariamente effettuato dagli eredi.
Soprattutto in grandi città come Roma, dove le condizioni economiche dei cittadini sono rapidamente peggiorate negli ultimi anni, gli eredi sui quali è stata trasferita la titolarità della polizza potrebbe non disporre del denaro necessario per onorare i premi e, quindi, per mantenere in essere il contratto assicurativo.
L'erede (in caso di erede unico) o gli eredi (in casi di più eredi, sia legittimi che testamentari) possono allora decidere di nominare un nuovo contraente; di riscattare la polizza oppure di lasciare che la polizza giunga a scadenza.
Se optano per quest'ultimo caso occorre precisare che, se l'assicurato muore prima della scadenza della polizza questa sarà liquidata, in base a quanto esplicitamente previsto dalle condizioni contrattuali. Chiaramente, se si tratta di una polizza a vita intera, il contratto rimane in essere finché non avviene il reale decesso dell'assicurato.
Un'ulteriore possibilità da considerare qui è che il contraente, diverso dall'assicurato, abbia sottoscritto un documento, ovvero una scrittura privata di carattere personale, in cui lascia a un'altra persona la contraenza dell'assicurazione sottoscritta, in caso di premorienza. Tale documento può essere considerato valido nel solo caso in cui sia controfirmato, per accettazione, anche dal nuovo contraente; in caso contrario rimane una dichiarazione privata pura e semplice, senza alcun valore legale.
Effetti sul beneficiario
Sia che il contraente coincida con l'assicurato, sia che contraente e assicurato siano due persone diverse, in ogni caso il beneficiario sarà una terza persona. Alla morte prematura del contraente se non è stato previsto alcun beneficiario, questo va comunque individuato negli eredi legittimi; se, invece, il beneficiario è già stato effettivamente designato diviene irrevocabile e rimane tale per tutta la durata del contratto (art. 1921 Codice Civile).
Questo aspetto della normativa porta con sé importanti conseguenze anche per gli eventuali nuovi contraenti dell'assicurazione, dal momento che sia il riscatto, sia il vincolo, sia il pegno della polizza necessitano dell'autorizzazione scritta del beneficiario o della totalità dei beneficiari (nel caso siano più di uno).