Polizza assicurativa infortuni
Noi di Amatucci assicurazioni vi spiegheremo varie cose tra cui la definizione di infortunio, le cause e le conseguenze dell’infortunio, le coperture (esclusioni e garanzie accessorie) e infine l’assicurazione INAIL.
Storia dell’assicurazione infortuni
Alla fine dell’800 in Italia le assicurazioni sugli infortuni si chiamavano «Disgrazie accidentali». Nel 1883 venne costituita la Cassa Nazionale di Assicurazioni degli Infortuni sul Lavoro che esercitava l’assicurazione infortuni di alcune categorie di lavoratori manuali addetti alle industrie. Nel 1965 la regolamentazione sugli infortuni fu raggruppata nel T.U. 1124.
Gli eventi accidentali e le conseguenze sull’assicurato
Infortunio in via generale indica ogni evento accidentale che abbia un effetto lesivo sulla persona implicando due concetti fondamentali:
- L’accidentalità
- La capacità di ledere
Le conseguenze economiche dell’infortunio agiscono sulla capacità futura di produrre reddito diminuendo o distruggendo la capacità lavorativa dell’assicurato.
Le occasioni di infortunio
La crescita delle occasioni di infortuni è data da:
- Progresso tecnologico (elettrodomestici, mezzi di trasporto, macchine industriali)
- Tempo libero e pratica di sport
In Italia la dimensione del fenomeno è assai rilevante quantificabile fra gli 8 e i 9 milioni di casi di infortunio
L’assicurazione infortuni sul lavoro
Lo stato ha stabilito l’obbligo per i datori di lavoro di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro e di malattie professionali. L’INAIL (istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) eroga prestazioni ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o contraggono malattie causate dall’attività lavorativa. Solo chi svolge un'attività esclusivamente intellettuale, senza uso di ausili meccanici o elettrici, è privo di tutela dall'inail.
Il sistema INAIL e Il D.Lgs 38/2000
Introduce nell’oggetto dell’assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la copertura e la valutazione del danno biologico e la copertura assicurativa del rischio “in itinere”. Amplia l’elenco delle categorie protette inserendo l’obbligo assicurativo anche per i dirigenti, i lavoratori parasubordinati, i professionisti dello sport. Definisce le nuove tabelle di valutazione delle menomazioni.
Il rischio in itinere
Il rischio in itinere è il rischio di infortunio che un lavoratore è soggetto durante il tragitto da casa al lavoro e ritorno, e quello durante la consumazione dei pasti. Per la validità della copertura devono sussistere le seguenti condizioni:
- L’assicurato ha percorso il “normale” tragitto senza interruzioni o deviazioni
- Non è sotto effetto di alcolici, di psicofarmaci, di stupefacenti.
Gli infortuni in ambito domestico
La tutela della sicurezza in ambito domestico è determinata da:
- La prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, anche attraverso un’adeguata campagna di informazione
- L’istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico
Lo Stato italiano riconosce con la Legge n. 493 del 3 dicembre 1999, il valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico
Il codice civile
Tra gli articoli del codice civile sono pienamente applicabili all’ assicurazione infortuni i seguenti:
- 1904 e 1905: principio indennitario;
- 1911: coassicurazione;
- 1912: esclusione degli eventi catastrofici;
- 1913: avviso all'assicuratore in caso di sinistro;
- 1915: mancato avviso e mancato salvataggio;
- 1916: surrogazione dell'assicuratore
Sono sicuramente inapplicabili:
- 1917: assicurazione della responsabilità civile;
- 1918: alienazione del bene
Sono parzialmente applicabili:
- 1910: assicurazione presso diversi assicuratori
- 1914: obbligo di salvataggio
Il valore uomo
Il valore uomo è la somma corrispondente in maniera approssimativa al reddito potenziale derivante dalla capacità lavorativa, presente e futura, di un individuo. Per determinare il valore uomo si considerano alcuni parametri:
- Il guadagno annuo
- Le prospettive di carriera
- L’età
- La situazione familiare
Le condizioni generali di assicurazione infortuni e le dichiarazioni del contraente
Le norme che regolano l’assicurazione infortuni si dividono in quattro tipologie:
- Norme che regolano l’assicurazione in generale;
- Norme che regolano l’assicurazione infortuni
- Condizioni speciali
- Condizioni aggiuntive
Quando le dichiarazioni risultino inesatte la compagnia può avvalersi delle disposizioni di legge che contemplano e risolvono il caso a seconda che vi sia stato o meno dolo o colpa grave da parte del contraente/assicurato.
Il Soggetto di riferimento
Il soggetto di riferimento in una azienda è quella persona che è difficilmente sostituibile perché ha una funzione strategica svolta nell’ambito dell’azienda.
Su tale soggetto è fondamentale stipulare una assicurazione infortuni per tutelare gli interessi dell’azienda.
Definizione di infortuni
“È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea”.
Elementi della Causa
La causa per determinare un infortunio secondo le assicurazioni deve essere:
- Fortuita: è quella dovuta al caso, ed è caratterizzata dalla imprevedibilità e dalla inevitabilità.
- Violenta, cioè caratterizzata da due elementi concomitanti:
- La potenzialità lesiva
- La concentrazione temporale
- Esterna al punto della lesione che ha provocato.
La lesione
La lesione deve avere due caratteristiche:
- Essere corporale e cioè riguardante il corpo dell’assicurato
- Obiettivamente constatabile e cioè constatata effettivamente quando risulta da risultanze mediche
È necessario che ci sia un nesso di causalità tra l’evento fortuito violento ed esterno e la lesione.
Il costo della copertura assicurativa dipende dalla professione svolta dall’assicurato e dal capitale scelto all’atto della sottoscrizione della polizza.
Garanzie | Standard | Extra | Top |
---|---|---|---|
MORTE | € 50.000 | € 100.000 | € 150.000 |
INVALIDITA' PERMANENTE | € 50.000 | € 100.000 | € 150.000 |
MORTE DI ENTRAMBI I CONIUGI | 0 | 0 | 0 |
DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO | 25 | 50 | 75 |
Premi | Standard | Extra | Top |
---|---|---|---|
PREMIO NETTO ANNUALE | 118,05 | 236,10 | 351,22 |
IMPOSTE | 2,95 | 5,90 | 8,78 |
PREMIO LORDO ANNUALE | 121,00 | 242,00 | 360,00 |
PREMIO NETTO SEMESTRALE | 59,02 | 118,05 | 175,61 |
IMPOSTE | 1,48 | 2,95 | 4,39 |
PREMIO LORDO SEMESTRALE | 60,50 | 121,00 | 180,00 |
PREMIO NETTO MENSILE | 9,85 | 19,71 | 29,27 |
IMPOSTE | 0,25 | 0,49 | 0,73 |
PREMIO LORDO MENSILE | 10,10 | 20,20 | 30,00 |
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