Caratteristiche della polizza vita aziendale

polizza vita trattamento fiscale renditaQuesto tipo di polizza aziendale è un particolare prodotto assicurativo che tutela e garantisce specifiche figure aziendali da varie tipologie di rischi. Generalmente questo tipo di assicurazioni vedono figurare come assicurati manager, amministratori delegati o altre figure di particolare rilevanza nell'organigramma aziendale, senza le quali l'attività imprenditoriale dell'azienda risulterebbe oltremodo problematica.
Un secondo genere di figure coinvolte in questo tipo di polizze sono risorse che per le loro particolari capacità hanno un ruolo chiave nella vita aziendale: soprattutto in grandi aziende creative o in case di moda che hanno la loro sede in grandi città come Roma può trattarsi di un direttore creativo, di un designer o, comunque, di un dipendente in possesso di un particolare know how.
In ogni caso quando l'azienda sceglie di stipulare una polizza vita a favore di queste figure può farlo con due distinte finalità: o garantire alla risorsa stessa una sorta di benefit che tuteli lui e la sua famiglia qualora si configuri il rischio di infortunio o di morte durante l'attività professionale o extraprofessionale, oppure tutelare sé stessa e il buon andamento dell'attività aziendale anche qualora venga a mancare una figura di particolare rilevanza per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale stessa.
La diversa finalità determinerà il diverso beneficiario del prodotto assicurativo (la risorsa chiave o i suoi eredi) mentre, in ogni caso, sarà l'impresa stessa a figurare come contraente e la risorsa chiave a figurare come assicurato.

Trattamento fiscale della polizza vita aziendale

Anche se di danno molteplici tipologie di assicurazioni sulla vita di carattere aziendale (assicurazioni in caso di vita, infortuni professionali, responsabilità patrimoniale verso terzi) è opportuno concentrarci innanzitutto sul trattamento fiscale del capitale e della rendita previsti per la polizza vita che un'azienda può decidere di stipulare per il rischio di malattia, per gli infortuni extraprofessionali e per il rischio di morte dell'amministratore o di un'altra figura apicale.
Queste tipo di contratti assicurativi consentono all'assicurato di ottenere un rimborso sulle spese mediche sostenute per gli esami radiodiagnostici, per le visite specialistiche e per le degenze in una struttura ospedaliera, assegnando una diaria giornaliera. Discorso simile vale per le polizze per gli infortuni extraprofessionale che assegnano un risarcimento in caso di menomazioni temporanee o permanenti determinate da un infortunio occorso all'amministratore (o, comunque, alla risorsa aziendale assicurata) al di fuori del luogo di lavoro.
Un'altra, l'ultima, tipologia è quella per il rischio di morte dove, come nella maggior parte delle assicurazioni sulla vita vere e proprie, il capitale viene corrisposto dalla compagnia assicurativa nel solo caso in cui si configuri l'evento estremo nel periodo durante il quale il contratto assicurativo è attivo.
In ciascuno di questi tre casi la società, ai fini dell'imposizione fiscale (art. 95 TUIR) può dedurre il costo dei premi pagati, facendoli rientrare tra i compensi per gli amministratori. Questi ultimi, invece, dovranno considerare il premio pagato dalla società come un fringe benefit, ovvero come un compenso in natura, che, in quanto tale, subirà un'imposizione diretta in busta paga, purché sia di importo superiore a euro 258,23 (Circolare n. 326/97).
Se l'infortunio si verifica effettivamente e la risorsa che figura come assicurato nella polizza vita viene effettivamente risarcito ottenendo un indennizzo, sarà considerato un reddito, e quindi tassato in via ordinaria, la sola indennità ottenuta a titolo di risarcimento di danni che consistono nella perdita di redditi.
Non possono, invece, essere considerati come redditi (ex art. 6 c. 2 del TUIR) tutti quegli indennizzi ottenuti in caso di invalidità permanente o di morte, dalla risorsa assicurata o dai suoi eredi.

Contratti dove la beneficiaria è la società

Per quanto riguarda altri generi di prodotti assicurativi in cui la società figura sia come contraente che come beneficiaria occorre ricordare che il premio pagato è da considerarsi come un costo d’esercizio deducibile, dal momento che la polizza sulla vita è stato stipulato con il fine ultimo di tutelare il patrimonio aziendale. La risorsa aziendale strategica in questo caso figura solo come assicurato ma non come beneficiario, quindi i premi pagati dalla società non concorrono alla formazione del suo reddito.
Se il rischio assicurato si verificasse effettivamente, l'indennizzo percepito dalla società viene considerato, a livello fiscale, come una sopravvenienza attiva e, quindi, è soggetto a tassazione.

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